Come ottenere la cittadinanza italiana saltando i consolati – I consigli di un magistrato e quelli dell’avvocato Emanuele Curti –
Stanchi del crescente inarrestabile mercimonio di turni di appuntamenti per entrare nei consolati d’Italia, sviluppatosi recentemente in Sudamerica, abbiamo voluto vederci chiaro in questa distorta realtà, anche per fornire un chiarimento ed un concreto aiuto di tipo procedurale ai tantissimi oriundi italiani richiedenti la formalizzazione del sacrosanto riconoscimento del loro diritto di cittadinanza.
Nel completo disinteresse di Governo e politica in Italia, dovuto forse al fatto di trattarsi di postulanti oriundi italiani e non stranieri, abbiamo dovuto purtroppo rilevare come la vergognosa compravendita degli appuntamenti nei consolati tricolore sia dovuto essenzialmente al malfunzionamento delle nostre stesse sedi consolari, in particolare causate da una assurda piattaforma informatica, attivata dalla stessa Farnesina, allo stesso dicastero e in ognuno dei suoi organismi statali nel mondo.
Per arginare il traffico dei turni e vanificare le truffe che continuano a commettersi da parte dei tanti studi legali improvvisati, nati per l’occasione in Sudamerica, abbiamo voluto studiare con esperti la possibilità di offrire ai richiedenti iter alternativi, succedanei a quelli divenuti ormai impossibili di presentazione dei documenti di cittadinanza nei nostri Consolati.
Siamo riusciti, a tale riguardo, a contattare un alto magistrato, voglioso di anonimato, di una delle più importanti Procure del nord Italia, che così si è espresso al riguardo sul problema del riconoscimento della cittadinanza e su una delle possibili strade da seguire giudizialmente per il suo ottenimento.
Queste le sue testuali indicazioni per dare una soluzione al problema propostogli di agire con una Class Action – un’Azione Collettiva nei confronti di ministero degli Esteri e Consolati per conseguire e far valere i diritti dei richiedenti
“Proverei con una azione collettiva pubblica, dopo aver messo in mora i consolati e le ambasciate dei singoli Paesi non ottemperanti, ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, che impone l’obbligo di provvedere, anche in senso negativo, su ogni istanza legittima. La giurisdizione è del Tar Lazio-Roma e occorre che i nostri connazionali deleghino una associazione non istituzionale che li rappresenti in giudizio, anche tramite un solo avvocato. Dal punto di vista penale e civile invece non ravviso concrete possibilità di azione.”
Forse poco chiare le nostre argomentazioni a lui sottoposte, perché quanto suggerito dal giudice presupporrebbe l’avvenuta consegna nella sede consolare delle stesse domande cosa, purtroppo, come in precedenza indicato, difficile da conseguire.
Dopo aver circumnavigato con impegno a Roma nel mondo legale, presso i magistrati del TAR del Lazio e quello delle Procure, sempre nella capitale, abbiamo avuto la buona sorte di imbatterci in un noto legale romano, con una vasta esperienza proprio nel campo di nostro interesse, soprattutto per i numerosi casi già affrontati con successo in tutta Italia dal suo importante studio legale.
Ci siamo sincerati di ciò, per doveri professionali di correttezza, recandoci presso il suo studio, a Roma, e documentandoci personalmente delle tante cause civili esperite e di tutti i successi già conseguiti.
In tale occasione, inoltre, ci sembra corretto sottolinearlo, siamo rimasti impressionati molto favorevolmente, oltre che dalla persona, anche dal contenuto importo delle parcelle adottate (2.500 euro è l’importo minimo per un ricorso di tre persone; per ogni ulteriore, singola aggiunta di ricorrenti bisogna considerare un aumento di soli 300 euro per persona), addirittura comprensive delle spese di presentazione della causa e con notule rapportate e modulate in maniera decrescente, con il concreto intento di fornire un vero ausilio ai richiedenti, sulla base dell’età e delle condizioni economiche dei postulanti all’estero.
Ma torniamo, sintetizzandolo, sul punto di maggior interesse, quello della via alternativa indicata dal legale, nel giudizio civile da esperire in Italia per riuscire a conseguire con la massima velocità possibile la cittadinanza italiana (a Roma, il dato temporale per il riconoscimento è di 1 anno).
Sulla base di una richiesta di riconoscimento di un diritto di sangue, di derivazione paterna o materna, si presenta tale istanza in Tribunale. Organo giudiziario che fortunatamente non è più solo quello di Roma con una espressa competenza esclusiva in tale materia (grazie ad una recente riforma sulle competenze dei Tribunali in materia di cittadinanza di giugno dello scorso anno), ma quello del Comune di nascita dell’avo.
Quindi trattasi, a tutti gli effetti, esclusivamente di un ricorso di tipo dichiarativo dove sulla base del titolo si presenta un’ordinanza al Tribunale competente e si procede con un rito sommario civilistico, il 702 bis c.p.c.
Ma lasciamo al professionista, l’Avv. Emanuele Curti, la parola per illustrare le procedure giudiziali, il loro costo modulato ed i tempi ragionevolmente possibili di ottenimento dell’ambita cittadinanza italiana.
“Innanzitutto, occorre precisare che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, cioè per diritto di sangue, e cioè di genitore italiano che genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che, invece, prevede la cittadinanza ius soli (ossia per chi nasce in quello Stato e ne è cittadino): come le Americhe e l’Australia.
Poi, bisogna verificare che sussistano i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana iure sanguinis, come la data di nascita dell’avo, al fine di stabilirne la derivazione, se per via paterna o via materna; bisogna verificare la non naturalizzazione dell’avo italiano emigrato (cioè la non interruzione del vincolo di sangue a causa dell’eventuale acquisto della cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita dei figli) o che costui (o anche il richiedente) non abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, per citarne altri.
Ricordo, inoltre, che la documentazione raccolta all’estero andrà tradotta e legalizzata (o con apposizione dell’Apostille – una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso (per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja), per essere presentata in Italia.
Quanto all’iter procedurale per richiedere il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, rammento che esso può avvenire per via amministrativa oppure per via giudiziaria.
La prima soluzione comporta l’iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente del Comune ove ebbe i natali l’avo, per poi avviare l’iter del riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano; oppure se l’istante risiede all’estero detto iter potrà essere avviato mediante l’Autorità consolare italiana competente per territorio.
Aspetti positivi e al tempo stesso negativi di tale procedura sono la sua apparente gratuità (salvo l’esborso di una marca da bollo di 16 euro) e la tempistica che si attesta sui 180 giorni. Tuttavia, il risiedere in Italia, da parte del richiedente, dovrà essere effettivo, certamente per tre mesi, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di costi da “vitto e alloggio”. Residenza che dunque non potrà essere temporanea; mentre la suddetta via consolare impatta con la quasi impossibilità di prendere già soltanto un appuntamento prima ancora di dare avvio all’iter burocratico (tempi di attesa stimati in anni).
Di conseguenza, la seconda soluzione sopra anticipata, concernente la via giudiziaria, ha superato quella della via amministrativa, in quanto decisamente più contenuta per costi e tempi.
In quest’ottica, si è tracciato un solco tra le due soluzioni, favorendo – dietro l’attenta e scrupolosa disamina dei documenti necessari per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana – un’assistenza legale calibrata al proprio interlocutore, dal punto di vista economico, considerando una serie di circostanze che vanno dal contesto geografico e socio-governativo da cui proviene, alle reali condizioni economiche personali che lo spingono a cercare “fortune” altrove, ed infine al numero di discendenti, dall’età e dallo stato di salute, per citarne altre.
L’azione giudiziaria, di natura civilistica, si propone con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ed è prettamente documentale. La tempistica per l’ottenimento della cittadinanza per via giudiziaria decisamente inferiore rispetto a quella intrapresa per via amministrativa e varia a seconda del Tribunale interessato dall’azione giudiziaria.
Dal 22 giugno 2022 è entrato in vigore il comma 36 dell’art. 1 della Legge n. 206/2021, il quale ha introdotto un’aggiunta all’art. 4, comma 5, del D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni, dalla L. n. 46/2017, che novella come segue: “quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.
In concreto, mentre fino a tale data il Tribunale di Roma aveva la competenza esclusiva in materia, dal 22 giugno 2022, la competenza si allarga a tutti i Tribunali d’Italia.
L’estensione della competenza del Tribunale su scala nazionale ha indubbiamente impattato sulla tempistica per l’ottenimento della cittadinanza italiana per via giudiziaria. Infatti, mentre prima della riforma il solo Tribunale di Roma arrivava ad impiegare all’incirca un paio di anni per l’emissione dell’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., adesso, a volte, in meno di un anno si definisce il procedimento. Così anche il Tribunale di Milano, che in un anno definisce il contenzioso.
Non si hanno ancora notizie certe per altri Tribunali, ma si prevedono riduzioni importanti (magari di soli mesi, tre/sei) a favore dei richiedenti il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In conclusione, rammento che la richiesta di cittadinanza italiana iure sanguinis riguarda diritti soggettivi e non interessi legittimi (come nel caso relativi alla concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione o per la violazione del termine di due anni dalla presentazione della medesima domanda o per illegittimo rifiuto della P.A.) e, pertanto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello amministrativo.”
Per concludere, in via del tutto eccezionale, contravvenendo alle precise direttive in tal senso del giornale, per fornire un ulteriore aiuto ai lettori interessati, indichiamo l’email dell’avvocato “ecurti@arkioslegal.com” per rendere possibile un contatto diretto con lui.
Auguri ai nostri tanti oriundi nel mondo in attesa di cittadinanza e buon lavoro ad avvocati e studi legali, quelli corretti e professionali, che li assistono.
Pier Francesco Corso
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